Abstract delle relazioni della dodicesima edizione
GIORNATE DI STUDI PENALISTICI – XII EDIZIONE
Garda (VR), 29 giugno – 1° luglio 2026
Prima giornata
Lunedì 29 giugno – ore 13.30-18.00
Presentazione della XII edizione
I – Umanità della pena e alternative al carcere
Coord. Roberto Bartoli, Gian Luigi Gatta e Marco Venturoli
Nausicaa Turco, Università di Ferrara – La tortura in carcere tra norme e prassi: quale tutela per le vittime?
Il divieto di tortura costituisce un principio assoluto e inderogabile del diritto internazionale ed europeo – sancito, tra l’altro, dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’art. 3 della CEDU e dalla Convenzione ONU contro la tortura (UNCAT) – fondato sulla tutela della dignità umana e foriero di dirette implicazioni sul piano interno in termini di obblighi di tutela penale.
Quando la tortura è perpetrata in ambito carcerario da pubblici ufficiali, tuttavia, l’effettività di tale tutela dipende non solo dall’esistenza di una fattispecie incriminatrice (introdotta con l. 110/2017) ma anche dagli strumenti predisposti per fronteggiare i rischi strutturali di vittimizzazione secondaria e ripetuta insiti nei contesti custodiali.
Sotto questo profilo, una ricognizione dell’applicazione dell’art. 613 bis c.p. nell’ambito penitenziario consente di verificare il mancato riconoscimento dei diritti previsti dalla normativa europea e interna in capo alle vittime di tortura. Si intende, dunque, da un lato misurare l’impatto di tale disallineamento rispetto agli obblighi positivi che discendono dall’art. 3 CEDU, per verificare se lo scarto sia suscettibile di essere fatto valere dinanzi alle Corti europee; dall’altro, provare a immaginare, nel rigo- roso rispetto delle garanzie processuali degli imputati e alla luce della revisione in corso della direttiva 2012/29/UE, misure idonee a rendere effettiva la protezione dovuta ai detenuti vittime di tortura.
Giulia Giambona, Università di Udine – Pluralismo sanzionatorio e discrezionalità giudiziaria.
Negli ultimi anni e, in particolare, parallelamente al proliferare di alternative alla pena carceraria, hanno trovato sempre maggiore spazio in sede di cognizione istituti la cui applicazione implica l’esercizio da parte del giudice di una discrezionalità nella determinazione della sanzione non più soltanto quantitativa ma anche qualitativa, la quale si snoda, essenzialmente, attraverso giudizi prognostici sulla personalità del reo in un’ottica specialpreventiva.
È il caso delle considerazioni prognostiche concernenti l'applicabilità della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), nonché della definizione, unitamente all’ufficio di esecuzione penale esterna, del contenuto del programma di trattamento al quale sottoporre l’imputato durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.).
È, altresì, il caso della applicazione delle riformate pene sostitutive. Infatti, il nuovo art. 58 della legge n. 689 del 1981 impone al giudice una valutazione orientata alla rieducazione del condannato e alla prevenzione della recidiva, privilegiando la pena idonea al reinserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale.
Il giudice del merito diviene, dunque, “giudice della pena”, chiamato a modellare sanzioni immediatamente esecutive e dotate di contenuti special preventivi e risocializzativi, con un significativo ampliamento degli spazi di individualizzazione qualitativa. Tale mutamento richiede una significativa trasformazione culturale della magistratura di cognizione.
L’ampia discrezionalità riconosciuta al giudice, tuttavia, solleva rilevanti criticità, tra cui il rischio di disomogeneità applicativa, l’affidamento a un intuizionismo ancora poco strutturato e le difficoltà operative legate alle carenze organizzative degli uffici coinvolti.
Francesca Celenta, Università degli Studi di Napoli Federico II – La detenzione breve e la trasformazione della pena: modelli alternativi tra Italia e Germania.
Il sistema penale è stato a lungo caratterizzato da una logica repressivo-deterrente, espressa attraverso una progressiva ipertrofia del diritto penale e un ampio ricorso alla pena detentiva breve, da cui sono derivati un sovraccarico del sistema giudiziario e un aumento della popolazione carceraria. Su tali presupposti si collocano le riforme legislative volte a limitarne il ricorso, mediante l’introduzione di strumenti alternativi che incidono sul piano sostanziale, processuale ed esecutivo. Tuttavia, un’analisi critica mostra come tali misure non si limitino a costituire effettive alternative alla «pena» detentiva, ma si configurino sempre più frequentemente in chiave deflattiva. Nel sistema italiano, il meccanismo delle pene sostitutive e delle misure alternative svolge una prevalente funzione di contenimento della detenzione e di semplificazione della risposta punitiva, rivelando una dimensione che si discosta dalla giustificazione rieducativa. Il sistema tedesco ha altresì progressivamente costruito un modello articolato di risposta alla detenzione breve, fondato sulla centralità della pena pecuniaria e sui meccanismi di archiviazione come il §153a StPO, espressione del principio di opportunità, anch’essi riconducibili ad una logica deflattiva. Il confronto tra i due ordinamenti evidenzia una trasformazione comune: le alternative alla detenzione breve non rappresentano soltanto modalità diverse di esecuzione della pena, ma strumenti che ridefiniscono il rapporto tra offesa al bene giuridico e reazione dell’ordinamento. La riflessione, supportata da evidenze statistiche, è volta a verificare se e in che misura tale evoluzione segni una trasformazione della funzione della pena, nella quale la finalità rieducativa, pur formalmente preservata, risulta progressivamente affiancata – se non talvolta sostituita – da esigenze sistemiche, nonché a valutarne l’efficacia nel contenimento della criminalità lieve, anche in termini di riduzione degli indici di recidiva.
Carolina Fontani, Università di Firenze – Pene sostitutive e giudizi prognostici nel prisma della discrezionalità del giudice.
La riforma Cartabia ha segnato un cambio di rotta rispetto al passato: le nuove pene sostitutive, infatti, non sono più «pene in difetto», incentrate sull’obiettivo di evitare gli effetti desocializzanti della carcerazione breve, come le sanzioni sostitutive della l. n. 689/1981, ma strumenti sanzionatori flessibili, connotati da una tensione special-preventiva, che pretendono di bilanciare i bisogni risocializzativi del reo con le esigenze di prevenzione della reiterazione criminosa. L’elemento strutturale che connota le nuove pene sostitutive, rispetto alle sanzioni della legge del 1981, risiede nella loro configurazione come “pene-programma”; ne discende che la buona riuscita dell’innovazione introdotta è affidata, in primo luogo, alla discrezionalità del giudice e alla sua “giustizia individualizzante”. La riforma fa leva, dunque, su una notevole delega giurisprudenziale e sulla necessaria alleanza ermeneutica che questa implica con il soggetto chiamato ad applicarla. La l. n. 689/1981 sembrava richiedere al giudice di orientare la sua discrezionalità valutativa, nella scelta in ordine alla sostituzione della pena detentiva, verso la rieducazione. Tuttavia, la discrezionalità riconosciuta al giudice era pervasa di ambiguità, perché ambigui erano i criteri che avrebbero dovuto guidarla: la criteriologia dell’art. 133 c.p., a cui l’art. 58 rinviava, contempla tanto indicazioni special-preventive/rieducative, quanto istanze securitarie/general-preventive. Sotto la cornice originaria della l. n. 689/1981, a differenza di quello che a prima vista poteva sembrare, la prognosi criminologica non si configurava quale elemento strutturale delle sanzioni sostitutive: la prognosi sull’osservanza degli obblighi, imposta dalla legge, si riteneva svincolata dalla capacità criminale del colpevole. La predittività richiesta si stagliava, più semplicemente, sull’«idoneità afflittiva» della sanzione sostitutiva prescelta dal giudice. A ben vedere, tuttavia, anche nell’attuale assetto normativo, lo spazio riservato ad una prognosi criminologica risulta più apparente che effettivo. Nel sistema della sostituzione vengono riversati numerosi requisiti valutativi, che confermano come la pena, quale reazione afflittiva, non richieda un’autentica valutazione prognostica sulla personalità del reo, risultando ancora saldamente legata ad una logica retrospettiva.
II – Teoria e prassi della “prevenzione” dei reati
Coord. Davide Bianchi, Angela Della Bella e Alessandro Provera
Maria Falcone, Università di Milano – Per uno statuto differenziato della risposta normativa alla ricaduta nel reato.
La recidiva è uno dei paradossi del dibattito penalistico contemporaneo: è un fenomeno costantemente evocato nella definizione delle scelte di politica criminale, ma al tempo stesso difficilmente conoscibile e scarsamente studiato, almeno nel contesto italiano, dove mancano dati affidabili e analisi sistematiche sulla ricaduta nel reato. Al contrario, la letteratura internazionale – pur a fronte di significativi limiti metodologici nella misurazione e nella individuazione univoca dei fattori causali della recidiva – offre indicazioni rilevanti per una migliore comprensione del fenomeno.
L’intervento si propone anzitutto di passare in rassegna i risultati di questi studi. Le evidenze empiriche disponibili sono molteplici e mettono in luce diverse correlazione causali tra recidiva e scelte di politica legislativa di diversa natura. Tra queste, appaiono rilevanti non soltanto quelle concernenti la misura e la tipologia di sanzione penale applicabile – ovvero quelle relative alle modalità di esecuzione della pena detentiva –, ma anche scelte concernenti la durata dei processi, l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, il sistema del welfare, l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, e così via. Al di là delle differenze tra i singoli studi, le evidenze più ricorrenti convergono su due profili principali. Da un lato, il tipo di sanzione: le misure non detentive tendono a essere associate a tassi di recidiva inferiori rispetto a quelle detentive. Dall’altro, rilevano i cd. effetti collaterali dell’incontro con il sistema penale: la riduzione dello stigma connesso alla detenzione, la rimozione delle preclusioni nell’accesso al mercato del lavoro e al sistema del welfare, o più in generale, l’effettività dei percorsi di reintegrazione sociale del condannato appaiono variabili determinanti ai fini del contenimento della recidiva.
Tali risultati, specie quelli relativi alla preferenza per le misure non detentive, sono spesso criticati perché risulterebbero falsati dal cd. selection bias. Chi accede a misure non detentive sarebbe “migliore” e dunque meno incline a recidivare. Questa lettura appare però riduttiva, come conferma del resto l’altro profilo convergente che emerge dagli studi empirici condotti in materia. Più che meno pericolosi, questi soggetti risultano spesso meno vulnerabili e maggiormente inseriti nel contesto sociale: dispongono di risorse abitative, lavorative e relazionali, che di per sé favoriscono la desistenza dal crimine. Ecco che ciò rafforza l’efficacia causale, in termini di abbattimento della recidiva, di percorsi sanzionatori che siano orientati non alla mera incapacitazione dell’individuo, ma all’offerta realistica di opportunità risocializzanti. Il contesto italiano mostra però una significativa distanza da questo modello, come si cercherà di illustrare nel corso dell’intervento. Il sistema che ruota attorno all’esecuzione delle pene detentive e non detentive è sovraffollato e certamente incapace di offrire percorsi trattamentali effettivi per tutti.
In questo contesto, la recidiva si lega in maniera evidente all’incapacità dello Stato di predisporre strumenti rieducativi e risocializzativi per tutti. Se ciò è vero, tuttavia, si incrina il fondamento stesso dell’aggravamento sanzionatorio previsto dal nostro ordinamento per il recidivo, che può peraltro essere dichiarato tale anche qualora abbia commesso più reati in tempi diversi, ma prima di entrare in contatto con il sistema dell’esecuzione penale. Da qui la proposta di uno statuto differenziato della ricaduta nel reato, che consenta di modulare, nei confronti del recidivo, la risposta sanzionatoria in base al concreto percorso esecutivo seguito e all’offerta trattamentale ricevuta. Se l’individuo non ha effettivamente avuto accesso a opportunità trattamentali e di reinserimento, la sua ricaduta nel reato non può considerarsi automaticamente espressiva di una sua maggiore colpevolezza. Piuttosto, dinanzi a simili casistiche, la pretesa punitiva dello Stato risulta indebolita e non può quindi esprimersi con la stessa intensità impiegata rispetto a chi, pur avendo avuto accesso a opportunità di reinserimento, si sia nondimeno dimostrato insensibile ad esse.
Charissa Volponi, Università di Catania – Espulsione post delictum e penalità contemporanea: lo straniero irregolare autore di reato.
Dalla fine del secolo scorso le politiche migratorie che hanno accompagnato il processo di integrazione europea hanno trasformato la mobilità proveniente da Paesi Terzi in uno dei principali terreni di sperimentazione delle politiche di sicurezza contemporanee. Tale dinamica trova conferma nell’evoluzione dell’attuale azione UE di contrasto all’immigrazione irregolare, sempre più orientata all’efficientamento dei rimpatri, nell’ambito delle quali procedure la commissione di un reato o una precedente condanna operano come fattori di accelerazione delle pratiche di allontanamento e contribuiscono a consolidare il nesso tra crimine e governo della mobilità. Sul piano nazionale, l’enforcement delle procedure di allontanamento e rimpatrio, segnato dalla progressiva sovrapposizione tra logiche penalistiche e strumenti amministrativi di governo dell’immigrazione irregolare, si concretizza in strumenti dotati di una peculiare forza coercitiva e idonei a ridefinire in termini sostanziali la funzione della risposta sanzionatoria nei confronti dello straniero autore di reato. In tale contesto, l’analisi si sofferma sull’istituto dell’espulsione post delictum il quale, collocato in una posizione ambigua tra pena sostitutiva, misura alternativa alla detenzione e misura di sicurezza ad hoc per lo straniero, costituisce un osservatorio privilegiato delle trasformazioni della penalità contemporanea. In questo spazio normativo ibrido, nel quale le garanzie del paradigma penale tendono ad arretrare a favore di esigenze amministrative e deflattive, gli strumenti di tutela più incisivi emergono sul piano sovranazionale, attraverso il linguaggio dei diritti fondamentali e il crescente ricorso al principio di proporzionalità. Muovendo da una ricostruzione sistematica del sistema sanzionatorio applicabile allo straniero autore di reato, l’intervento si propone di interrogare natura e funzione dell’espulsione giudiziale, verificando se il principio di proporzionalità possa costituire il parametro idoneo a ricomporre, in chiave costituzionalmente orientata la tensione tra controllo della mobilità e tutela dei diritti fondamentali
Francesco D'Errico, Università di Torino –Quale prevenzione personale sostenibile? Vecchi e nuovi dispositivi alla prova della proporzionalità.
Il sistema delle misure di prevenzione personali vive oggi una fase di vero e proprio rinascimento. Lungi dall’essere stati relegati al passato, infatti, vecchi e nuovi dispositivi di questo apparato hanno acquisito, almeno nell’ultimo decennio, un ruolo centrale nelle politiche della sicurezza. Le misure personali praeter delictum, tanto quelle cd. tipiche quanto quelle atipiche, così, invece di regredire, secondo il principio dell’extrema ratio e del minimo sacrificio necessario, nel clima della perenne emergenza che caratterizza l’operato del legislatore odierno, hanno assunto sempre più rilevanza, mostrando tutta la loro capacità di adattamento per il contrasto al tipo di autore ritenuto meritevole a seconda delle contingenze e delle scelte di politica criminale del momento. Alla luce di questa espansione, partendo dal presupposto che qualsiasi legge da cui discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore e premesso che i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità, è necessario individuare una strategia di contenimento, di riduzione, di riperimetrazione del meccanismo preventivo. Tale operazione si svolge, come facilmente intuibile, su un crinale molto scivoloso; laddove il rischio di giustificare l’ingiustificabile appare concreto, è doveroso adottare il massimo rigore nella presa in considerazione dell’approccio gradualistico alla materia, per non cadere in facili illusioni o in ipocrite rassicurazioni. Messi da parte gli opposti dell’abolizione e della regolarizzazione acritica, bisogna intraprendere la strada del contenimento.
Seconda giornata
Martedì 30 giugno – [sessione mattutina] ore 9.00-13.00
I – Colpevolezza e neuroscienze
Coord. Alessandro Bernardi, Ciro Grandi e Lorenzo Picotti
Alice Angelini, Università dell’Insubria – L’accertamento della colpevolezza tra riti alternativi, istituti estintivi e sospensivi e giustizia riparativa.
L’accertamento processuale della colpevolezza è sempre indefettibile? Un’analisi della colpevolezza in prospettiva evolutiva obbliga a porla in relazione agli istituti penalistici che ne condizionano l’accertamento, per interrogarsi sulla sua persistente centralità quale presupposto indefettibile della pena e sul suo rapporto con l’esigenza di verità che attraversa l’intero sistema penale. La ricerca muove dalla nozione sostanziale della colpevolezza e ne analizza le funzioni e i modelli di accertamento processuale, per evidenziare i “limiti” consustanziali all’accertamento della colpevolezza e la sua “crisi” come fulcro del procedimento penale.
Il moltiplicarsi di riti alternativi (artt. 444 e 459 c.p.p.), istituti sospensivi o estintivi (artt. 162, 162- bis, 162-ter e 168-bis c.p.) o la possibilità di ricorrere alla giustizia riparativa (d.lgs. 150/2022) introducono logiche che interrompono o possono interrompere il procedimento prima dell’accertamento della responsabilità. Si esamineranno, dunque, le ratio cui rispondono i singoli istituti per analizzare i costi e i benefici prodotti sul reo, sulla vittima, sulla comunità e sull’apparato giustizia, per verificare se alcune forme di superamento dell’accertamento della colpevolezza possano favorire un diritto penale meno afflittivo e più riparativo, segnando un distacco dal paradigma carcerocentrico.
Si vuole, dunque, indagare se il superamento della indefettibilità dell’accertamento della colpevolezza consenta di muovere verso forme alternative di risoluzione del conflitto, volte a favorire un reinserimento sociale mediante forme riparativo-riconciliative di responsabilizzazione del reo e di trattamento del fatto criminoso, che meglio inverino il principio di rieducazione.
Paolo Prestianni, Università di Catania – La vivificazione della categoria delle scusanti alla prova delle neuroscienze.
Il lavoro di tesi esplora la possibilità e l’opportunità di vivificare e arricchire il giudizio di rimproverabilità personale attraverso la lente del sapere neuroscientifico. Eletta la categoria dogmatica delle scusanti quale valvola di sistema idonea a consentire al giudice di spingersi verso un’autentica personalizzazione del rimprovero penale, all’interno di tale perimetro il dato neurobiologico viene assunto a vero e proprio experimentum crucis per saggiarne i confini e proporre una rilettura aggiornata delle esimenti della colpevolezza. Nell’affrontare il rapporto interdisciplinare tra neuroscienze e diritto penale, il lavoro si concentra, in una prima fase esplorativa, sulla concettualizzazione di un’ipotetica scusante atipica a matrice neuroscientifica. Tale costrutto, tuttavia, viene sottoposto a un severo stress-test sistematico che ne attesta l’impraticabilità, rilevando tanto granitici ostacoli epistemologici quanto dirompenti aporie dogmatiche capaci di arrestarne la concreta operatività. Ciononostante, l’indagine complessiva restituisce una rinnovata rilettura sistematica dell’operatività delle scusanti; in tale cornice, la scienza sul funzionamento cerebrale si offre quale prezioso parametro empirico non tanto per riscrivere le categorie dogmatiche di stampo soggettivo, né per risolvere in via definitiva il dibattito sulla esistenza e consistenza di una generale categoria della inesigibilità, quanto per fornire un supporto ad un’autentica concretizzazione del giudizio normativo di rimproverabilità, scongiurando al contempo un’incontrollabile dilatazione delle maglie discrezionali del giudice in merito all’effettiva scusabilità del soggetto.
Adil Chniter, Università di Bologna – La categoria dell'imputabilità tra neuroscienze e personalizzazione del rimprovero.
Ormai da tempo la disciplina codicistica dell’imputabilità appare, agli occhi della dottrina più attenta, quasi “anacronistica” rispetto agli sviluppi delle scienze psichiatriche e alle acquisizioni neuroscientifiche. Orbene, se da un lato vi è stata un’apertura da parte della giurisprudenza su taluni aspetti, a partire dal concetto di infermità con il riconoscimento della rilevanza – al ricorrere di determinati presupposti – dei disturbi della personalità, dall’altro, la disciplina complessiva e la formulazione di molte norme continuano a determinare profili di profonda frizione con il principio di colpevolezza e con la finalità rieducativa delle pene. La relazione si concentrerà, in particolare, su tre profili.
Anzitutto, si impone una riflessione sull’opportunità di una riformulazione della nozione di «infermità» tale da ricomprendere anche i disturbi della personalità. Difatti, a seguito del primo riconoscimento giurisprudenziale, occorre vagliare i confini di tale rilevanza e il suo “peso” nel giudizio di imputabilità. In particolare, anche alla luce di recenti casi di cronaca, permane problematica, ad esempio, la valutazione dei disturbi della personalità appartenenti al cluster B (secondo la tassonomia del DSM-5-TR), quali il disturbo narcisistico e quello borderline, nelle ipotesi di violenza di genere.
In secondo luogo, le neuroscienze hanno gettato nuova luce sul ruolo delle emozioni nella formazione dei processi decisionali e nella regolazione degli impulsi, richiedendo una riflessione sulla compatibilità, con i principi costituzionali, dell’irrilevanza degli stati emotivi e passionali. Segnatamente, il ruolo riconosciuto ai processi omeostatici e ai marcatori somatici induce a riconsiderare criticamente l’assunto, proprio della folk psychology, circa il ruolo marginale delle emozioni nella formazione della volontà.
Infine, i progressi della neurobiologia delle dipendenze consentono una più approfondita comprensione delle basi cellulari e dei meccanismi neurali coinvolti nella dipendenza da sostanze d’abuso, rendendo necessario interrogarsi sulla sostenibilità dell’attuale assetto dell’imputabilità, fondato sul concetto di cronica intossicazione e sulla parificazione della dipendenza da alcool e da sostanze stupefacenti. Le risultanze di tali studi mostrano come le alterazioni dei circuiti della ricompensa determinino una forte incidenza sulla forza motivazionale e sulla capacità di controllare l’impulso di assunzione della sostanza. Inoltre, la determinazione dell’individuo ha alla base anche fattori genetici e/o ambientali, rendendo ancor più problematico il ricorso alla “tradizionale” soluzione di muovere il rimprovero per la “condotta di vita” dell’individuo.
Le questioni richiamate sollecitano, alla luce delle recenti acquisizioni psichiatriche e neuroscientifiche, una riflessione sulla “tenuta costituzionale” dell’attuale paradigma dell’imputabilità.
Martina Greppi, Università di Modena – La pena neuro-informata: le radici neuroscientifiche della sanzione nel paradigma della Giustizia Riparativa.
Il diritto penale contemporaneo si fonda tradizionalmente sul modello dell’homo juridicus quale soggetto razionale, libero e moralmente responsabile, capace di autodeterminarsi e, pertanto, meritevole di pena. In questa prospettiva, la sanzione si giustifica principalmente in chiave deterrente, presupponendo un individuo in grado di prevedere le conseguenze delle proprie azioni e di esercitare autocontrollo. Tuttavia, l’approdo dei saperi neuroscientifici in campo penalistico mette ormai da tempo in discussione tale certezza, evidenziando piuttosto come il comportamento umano sia in realtà profondamente influenzato da processi neurobiologici inconsci, emozioni e predisposizioni biologiche. In particolare, le neuroscienze criminologiche mostrano come il fenomeno criminale sia il risultato di una complessa interazione tra fattori socio-ambientali, psico(pato)logici-individuali e in larga parte anche biologici, configurandosi in tal senso un vero e proprio “puzzle biosociale”. In tale quadro, anche la capacità morale, l’empatia e l’autocontrollo risultano radicati in specifici substrati neurali, ma al contempo modificabili grazie alla capacità plastica del cervello, che dimostra come il cervello sia suscettibile di cambiamento lungo tutto l’arco della vita (anche se in misura diversa a seconda delle età e dei momenti) e di adattamento in risposta agli stimoli sociali e ambientali in cui si inserisce: contesti relazionali positivi favoriscono lo sviluppo di competenze socio-emotive, laddove, invece, ambienti degradanti o stressanti – come ad esempio quelli carcerari – possono comprometterle. Alla luce di tali evidenze, emerge chiaramente l’inadeguatezza – da un punto di vista neuroscientifico – dei modelli punitivi tradizionali, fondati su logiche prevalentemente retributive e afflittive, spesso incapaci di realizzare efficaci finalità rieducative. A contrario, il paradigma della Giustizia Riparativa appare maggiormente coerente con le acquisizioni neuroscientifiche, in quanto coinvolge attivamente il reo e promuove processi di responsabilizzazione, empatia e reintegrazione sociale. Ne deriva, dunque, la prospettiva di una sanzione “neuroscientificamente informata”, intesa non più come mera risposta punitiva, ma come strumento dinamico di trasformazione individuale e sociale, in grado di sfruttare le naturali capacità plastiche del cervello e arrivare così a coniugare esigenze di giustizia, prevenzione e rieducazione, in perfetta aderenza al dettato costituzionale.
II – La responsabilità colposa: problemi e prospettive
Coord. Andrea R. Castaldo, Giuseppe Losappio e Vittorio Manes
Federico Pellegrino, Università degli Studi RomaTre – La responsabilità per colpa nei contesti organizzati: tra antiche questioni e nuovi orizzonti ermeneutici.
Il presente contributo si propone di esaminare in chiave critica le problematiche inerenti all’istituto giuridico della cooperazione colposa ex art. 113 c.p.
Ripercorse brevemente le “storiche” diatribe sul tipo di funzione assolta dalla suddetta clausola generale all’interno dell’ordinamento penale, se puramente regolativa o piuttosto di incriminazione dei contributi atipici, nonché sui criteri distintivi tra la stessa e la mera interazione di condotte colpose tra loro indipendenti ai sensi dell’art. 41, co.1, c.p., apparirà imprescindibile effettuare un’accurata ricostruzione degli elementi costitutivi dell’imputazione a titolo di colpa nell’esecuzione plurisoggettiva di un fatto criminoso. A tal proposito, un ulteriore profilo meritevole di considerazione riguarderà imprescindibilmente i principali limiti di operatività del principio di affidamento, regola “intersoggettiva” dal fondamento positivo discusso, ravvisabili sinteticamente nella non settorialità dell’errore posto in essere dal concorrente e nel dovere di controllo di cui è titolare il soggetto collocato in posizione di vertice rispetto all’organigramma all’interno del quale sono, a seconda delle ipotesi offerte dalla realtà empirica, gerarchicamente distribuiti o differentemente ripartiti sul piano qualitativo i compiti assegnati agli altri operatori coinvolti.
Da ultimo, si concentrerà l’attenzione sulle principali proposte classificatorie offerte da autorevole dottrina relativamente alle tipologie di obblighi specificativi delle modalità di attuazione delle c.c.dd. cautele relazionali, integranti la componente normativa dell’addebito colposo in situazioni di compartecipata gestione del rischio, con i correlati interrogativi circa l’intensità del nesso psichico che deve sorreggerne l’inosservanza; il tutto con opportuni approfondimenti tratti dalla moderna casistica (i.e. la responsabilità medica d’équipe, gli illeciti societari e il settore della protezione civile).
Andrea Piccaluga, Università di Genova – L’individuazione del titolare della posizione di garanzia datoriale nell’ambito delle società di capitali tra delega di gestione e fenomeno della multidatorialità.
L’individuazione del titolare della posizione di garanzia datoriale nell’ambito delle organizzazioni complesse costituisce una delle principali sfide del diri o penale del lavoro. Si tratta, infatti, della premessa necessaria per affrontare tutti gli altri snodi problema ci che impegnano il penalista in questa delicata materia.
Tre appaiono le coordinate concettuali utili allo scopo, specie se si assume quale angolo di osservazione quell’archetipo di organizzazione complessa che è la società di capitali.
Anzitutto, viene in rilievo la distinzione, ormai recepita dalla giurisprudenza di legittimità, tra delega di funzioni e delega di gestione, strumento quest’ultimo che consente di individuare, in seno all’organo gestorio, il soggetto che assumerà la veste di garante prevenzionistico al vertice dell’organizzazione.
In seconda battuta, bisogna confrontarsi con il fenomeno della multidatorialità, cioè con l’ipotesi, tutt’altro che infrequente, in cui, nell’ambito della medesima organizzazione, si assiste ad una pluralità di soggetti titolari della posizione di garanzia datoriale: a fronte della divisione dell’ente in due o più unità produttive aventi le caratteristiche descritte dalla legge, i dirigenti delle medesime potranno essere qualifica datori di lavoro “decentrati”, idealmente contrapposti al datore di lavoro “di vertice” rappresentato dal membro del consiglio di amministrazione destinatario della delega di gestione in materia prevenzionistica.
Il tema delle deleghe e quello della multidatorialità tendono a convergere in un più ampio profilo comune, che attiene al residuo dovere di controllo in capo al delegante e al datore di lavoro “di vertice” sull’operato, rispettivamente, del delegato e del datore di lavoro “decentrato”. L’analisi di tale terza e ultima coordinata concettuale impone di confrontarsi con il tema della responsabilità per omesso impedimento dell’illecito altrui, tradizionalmente affrontato sul versante del reato doloso ma che appare meritevole di approfondimento anche in relazione all’emisfero della colpa.
Anna Pampanin, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano– Diritto penale e algoritmi intelligenti: il nuovo volto del rischio (consentito) da IA.
Il concetto di rischio ha assunto negli ultimi decenni una posizione centrale nella riflessione penalistica. L’evoluzione tecnologica e la crescente complessità delle attività economiche hanno trasformato il diritto penale in uno strumento chiamato a confrontarsi con fenomeni connotati da elevata incertezza circa le modalità di verificazione dell’evento lesivo.
Nel descritto contesto si inserisce il rischio connesso all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, la cui diffusione in ambiti sempre più estesi della vita economica e sociale evidenzia il potenziale impatto sui beni giuridici penalmente tutelati. Tale rischio presenta caratteri peculiari. Da un lato, esso ha natura ancipite: la potenziale offensività è conoscibile in termini statistici, essendo i sistemi caratterizzati da margini di errore fisiologici e ineliminabili; dall’altro, resta spesso ignota la specifica catena causale che conduce al singolo evento lesivo, a causa dell’opacità dei processi decisionali algoritmici e della difficoltà di ricostruirne integralmente il funzionamento ex post.
Sotto un ulteriore profilo, il rischio da IA si configura come residuale e ineliminabile, permanendone una quota minima non azzerabile neppure mediante l’adozione delle più attente cautele. Muovendo da tali premesse, il contributo indaga le ripercussioni della diffusione dei sistemi di IA sul diritto penale, con particolare riguardo alla categoria dell’illecito colposo. L’analisi si concentra sui casi di utilizzo lecito degli algoritmi in cui il comportamento imprevedibile del sistema si traduca in un evento penalmente rilevante, al fine di verificare se, ed entro quali limiti, sia possibile ascrivere una responsabilità penale ai soggetti coinvolti nelle diverse fasi di vita del sistema. In questo contesto, centrale è la categoria del rischio consentito. L’impiego dell’IA, pur socialmente utile, è intrinsecamente rischioso e la sua legittimazione implica l’accettazione di una quota minima di rischio. Il modello normativo europeo delineato dall’AI Act, fondato su un approccio c.d. risk based, offre poche risposte al penalista. La struttura stessa del Regolamento predilige l’adozione di formule elastiche, limitandosi spesso ad utilizzare prescrizioni quali «nella misura del possibile» o «per quanto possibile», che rendono problematica la delimitazione ex ante del perimetro del rischio consentito.
Questo quadro richiama questioni già note allo studioso del “diritto penale del rischio”, che nel contesto dei sistemi intelligenti si amplificano a causa della complessità e dell’opacità dei processi decisionali algoritmici.
In primo luogo, la predisposizione di norme cautelari generiche non potrà che aprire le porte a una comparazione con il parametro dell’homo eiusdem condicionis et professionis. Come è noto, infatti, le cautele elastiche si fondano sul medesimo meccanismo ricostruttivo utilizzato per la colpa generica, ossia il riferimento all’agente modello. Ne consegue, pertanto, il pericolo di coniare un concetto vuoto di rischio consentito, una ‘formula vacua’, la definizione dei cui confini – che dovrebbero essere desunti ex ante dall’ordinamento sulla base del descritto bilanciamento – viene rimessa al giudice, che non potrà fare altro che ragionare ex post. Il rischio, insomma, è che la ricostruzione del contenuto specifico della regola cautelare elastica riproponga, nei fatti, il giudizio sulla concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo, che proprio la definizione di un’area di rischio consentito mirava ad escludere. L’obiettivo della presente indagine è pertanto quello di analizzare quali possibili soluzioni si prospettino, sia allo stato attuale che in ottica futura, per non sottrarre il tema della gestione del rischio (consentito) da IA alle garanzie che lo dovrebbero connotare. Il perimetro del rischio consentito, infatti, non può che derivare da una valutazione ex ante, compiuta dal legislatore all’esito di un bilanciamento democratico degli interessi contrapposti, e non da un intervento ricostruttivo, frammentario ed ex post, del giudice penale.
A fronte di questo ‘stallo’, l’unica soluzione prospettabile – almeno nel rispetto dei principi fondanti del diritto penale – sembrerebbe essere quella di una ‘rilettura’ del rapporto tra cautele codificate e criterio dell’agente modello, in base alla quale l’agente modello non è colui che prevede ed evita tutti gli eventi che è possibile prevedere ed evitare, ma colui che prevede ed evita gli eventi che è doveroso prevedere ed evitare.
Riccardo D'Auro, Università di Pavia – La responsabilità penale del medico specializzando.
La relazione si propone di analizzare la responsabilità penale del medico specializzando, figura peculiare in quanto collocata in posizione intermedia tra il discente e il professionista. Egli, infatti, pur essendo un soggetto in fase di formazione, gode comunque di autonomia d’intervento (la c.d. autonomia vincolata), non essendo un mero esecutore di ordini.
Si esaminerà, pertanto, come questo particolare status influisca sull’accertamento della responsabilità colposa. In particolare, si evidenzierà il deficit di determinatezza della regola cautelare ‘individualizzata’ alla stregua del paradigma dello specializzando-modello e si osserverà come dette caratteristiche svolgano un ruolo decisivo anche sul versante della colpevolezza, specie nel verificare l’esigibilità di prestazioni sanitarie da eseguire in situazioni emergenziali, come avvenuto, ad esempio, in epoca pandemica ovvero nelle ipotesi di carenza di personale.
Quindi, si appunterà l’attenzione sul tema della colpa per assunzione, questione particolarmente discussa nei procedimenti penali in cui sono imputati gli specializzandi per aver eseguito interventi che non erano in grado di gestire.
In conclusione si accennerà alla responsabilità del tutor, al quale spesso viene ascritta un culpa in vigilando ovvero in eligendo per non avere impedito gli errori dello specializzando.
Martedì 30 giugno – [sessione pomeridiana] ore 14.30-18.00
I – Questioni attuali in tema di imputazione oggettiva del fatto
Coord. Paolo Caroli e Alberto Gargani
Benedetta Paterra, Università di Pisa – Processualizzazione delle categorie di diritto penale sostanziale e accertamento del nesso eziologico.
Muovendo dalla progressiva erosione dei confini tra diritto penale sostanziale e processuale, ci si propone di indagare il fenomeno della c.d. processualizzazione delle categorie di diritto penale sostanziale, quale espressione del potere normativo del processo nella selezione del penalmente rilevante. L’emersione di tale dinamica si coglie lungo una traiettoria evolutiva che segna il passaggio da una visione del processo in funzione meramente servente rispetto alla legge a paradigmi in cui esso assume un ruolo sempre più incisivo (financo “tirannico”) nella stessa conformazione e concretizzazione del precetto penale. In questo orizzonte, l’interferenza tra i due piani si manifesta in una duplice prospettiva: sul piano normativo, la fattispecie incriminatrice rivela una crescente permeabilità alle esigenze probatorie, incorporando al proprio interno moduli descrittivi funzionali alla sua accertabilità processuale; sul piano applicativo, la dinamica si riflette in una inversione dell’ordine logico tra fatto e norma, in cui è la norma a essere ricostruita sulla base delle peculiarità del fatto concreto. Quest’ultima tensione trova un terreno privilegiato di emersione nell’ambito delle categorie del diritto penale e, in particolare, nell’accertamento del nesso eziologico, al crocevia tra diritto penale e processo: in questo ambito, le incertezze del sapere scientifico si riverberano sulla struttura dell’indagine causale, giungendo a una (apparente) composizione all’interno del giudizio. L’analisi, in definitiva, si interroga sulla linea di confine tra fisiologia e patologia di tali interferenze, alla luce della reciproca strumentalità tra diritto penale sostanziale e processuale, al fine di individuare possibili rimedi alle distorsioni che ne derivano.
Livia Pallante, Università La Sapienza di Roma – Il diritto penale internazionale e l'istituto concorsuale tra command responsibility e joint criminal enterprise.
Il lavoro analizza il tema della partecipazione criminosa mediante una comparazione tra l’istituto domestico del concorso di persone nel reato e la disciplina dello stesso nel diritto penale internazionale (art. 25 dello Statuto di Roma), con particolare riferimento alle figure della command responsibility e della joint criminal enterprise (JCE), nonché alle loro implicazioni nel rapporto tra ordinamento internazionale e diritto penale italiano.
Muovendo da una preliminare analisi del modello di tipizzazione delle figure partecipative e del sistema di imputazione, di ordine oggettivo e soggettivo, impiegato per l’ascrizione dei fatti di reato, l’analisi si concentra, in primo luogo, sulla nodosa questione concernente la dinamica interpretativa della responsabilità penale nel contesto della partecipazione nel reato, per approdare a un confronto tra il concorso di persone nel diritto penale italiano e le forme di partecipazione criminosa elaborate nel diritto penale internazionale.
In quest’ultimo contesto, infatti, pur assumendo l’istituto in questione una funzione chiave - in considerazione delle ipotesi di reati commessi nell'ambito di formazioni collettive connotate da strutture organizzative e gerarchiche - appare particolarmente arduo stabilire meccanismi di ascrizione della responsabilità in capo ai singoli che rispettino i principi di responsabilità penale personale e di colpevolezza, soprattutto in ragione della continua evoluzione giurisprudenziale che conosce il tema.
Particolare attenzione è, così, dedicata alle difficoltà teoriche e applicative relative alla qualificazione della command responsibility, oscillante tra forma di partecipazione criminosa e reato omissivo autonomo, nonché alla dottrina della joint criminal enterprise, sviluppata dalla giurisprudenza dei tribunali penali internazionali per attribuire responsabilità anche ai soggetti che contribuiscono alla realizzazione di un piano criminale senza partecipare materialmente alla commissione del reato.
L’indagine si colloca dunque nel contesto della, ormai non più così recente, proposta di elaborazione di un “Codice dei crimini internazionali”, volto ad adeguare l’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma. In questo quadro emerge la necessità di confrontarsi con istituti tipici del diritto penale internazionale, tra cui la responsabilità del superiore gerarchico per i crimini dei subordinati e le forme di imputazione collettiva legate alla realizzazione di un common plan.
Attraverso un’analisi comparata, anche (e soprattutto) in considerazione della eterogeneità dei formanti giuridici che caratterizzano i sistemi, lo studio mira pertanto a valutare la compatibilità delle diverse forme di imputazione con i principi garantistici del diritto penale.
II – Strutture e funzioni delle cause di giustificazione
Coord. Stefano Canestrari, Gabriele Fornasari e Antonino Sessa
Bianca Cusimano, Università di Palermo – Le ragioni dell'agire: dalla struttura alla funzione dell'antigiuridicità.
In un contesto caratterizzato da una crescente frammentazione del consenso sociale, interrogarsi sui rapporti tra diritto penale e consenso – e, più in particolare, sulla rilevanza, nella dialettica sociale, anche di chi non consente – può apparire un problema di natura prevalentemente politica. Tuttavia, chiedersi se il sistema penale possa o debba confrontarsi con tali condizioni (di consenso e legittimazione tipiche delle società frammentate), può assumere una rilevanza di natura anche penalistica, ove si sposti l’attenzione dalla prospettiva delle scelte di incriminazione a quella delle categorie penalistiche.
L’intervento propone, dunque, di affiancare all’analisi della struttura delle categorie penalistiche (come sono costruite) un’indagine sulle loro funzioni (a che cosa servono), assumendo la categoria dell’antigiuridicità come osservatorio privilegiato. Essa, infatti, secondo la tradizionale tripartizione degli elementi del reato, si configura sia come valutazione ‘non (ancora) colpevole’ (antigiuridicità ‘oggettiva’), sia come momento di raccordo tra fatto e ordinamento giuridico (antigiuridicità ‘generica’). Proprio tali caratteri – di oggettività e genericità – consentono di leggere l’antigiuridicità, non già come mera contrarietà del fatto al diritto, bensì come il momento in cui l’ordinamento giuridico seleziona e valuta le ragioni dell’agire. Così, se la giustificazione/scriminante può essere intesa come il momento di risoluzione del conflitto tra ragioni contro (ragione incriminatrice) e ragioni a favore (ragioni giustificanti), la scusante può essere intesa, invece, quale ragione che, pur a fronte di un fatto tipico e antigiuridico, l’ordinamento non intende punire.
L’obiettivo è verificare se, e in che misura, un’analisi funzionale dell’antigiuridicità consenta di chiarire se il sistema penale possa assorbire – o escludere – il pluralismo delle ragioni dell’agire.
Arianna Festinese, Università di Firenze – La proporzione nella legittima difesa: natura, funzione e trasformazioni normative in Italia e in Francia.
La proporzione, intesa come criterio generale di equilibrio tra fatto e conseguenze giuridiche, svolge nella legittima difesa un ruolo centrale: ne è il perno funzionale e, insieme agli altri requisiti (attualità del pericolo, ingiustizia dell’offesa e necessità della reazione), contribuisce a delimitarne i confini. A differenza di questi, però, ha natura eminentemente valutativa, poiché richiede un giudizio che varia sia in base agli elementi posti a confronto sia all’apprezzamento, inevitabilmente discrezionale, del decisore. Ne deriva che la proporzione non è un elemento strutturale intrinseco della legittima difesa, bensì il risultato di una precisa opzione normativa, come dimostrano la sua assenza in alcuni ordinamenti e la sua introduzione relativamente recente in altri.
Pur trovando fondamento nel principio del moderamen inculpatae tutelae, la logica proporzionale non è declinata in modo unitario. È significativo, in tal senso, il confronto tra l’art. 52 c.p., che correla la gravità complessiva dell’aggressione all’offesa difensiva, e l’art. 122-5 cod. pén., che rapporta les moyens de défense employés a la gravité de l’atteinte. In entrambi i casi, il giudizio resta problematico, poiché affidato a una valutazione ex post del giudice, chiamato a comparare l’offesa subita con le possibili reazioni alternative, con conseguente difficoltà per l’aggredito di prevederne ex ante l’esito.
Tale incertezza ha favorito la valorizzazione delle condizioni soggettive della reazione difensiva e lo sviluppo di meccanismi presuntivi fondati sulla tipizzazione della condotta dell’aggressore. Si registra, così, uno spostamento dell’asse della tutela, che amplia l’area di liceità della difesa e riduce, al contempo, le garanzie dell’aggressore, secondo logiche che evocano, almeno in parte, il paradigma del diritto penale del nemico. In questa prospettiva si collocano, in ambito francese, la disciplina della legittima difesa delle forze dell’ordine (art. L 435-1 Code sécurité intérieure) e le recenti proposte di estensione del meccanismo presuntivo (proposition de loi n° 748, XVII législature), nonché, sul versante interno, le più recenti dinamiche legate al D.L. n. 48 del 2025, («Decreto Sicurezza»), su cui si concentrerà l’analisi.
III – La lieve entità del fatto
Coord. Stefano Fiore e Adriano Martufi
Alessandro Catania, Università di Torino – Il dialogo tra fatto e postfatto: ruolo della vittima e tenuità allargata.
La relazione si sofferma sull’evoluzione dell’art. 131-bis c.p., dovuta – dopo il d.lgs. 150/2022 – all’ingresso del postfatto nella particolare tenuità del fatto. La giurisprudenza si è, al riguardo, attestata su posizioni che premiano solo il ravvedimento materiale, escludendo valutazioni personologiche circa la capacità a delinquere. La ricostruzione – certamente rispettosa del dettato letterale, che non richiama l’art. 133, secondo comma – sterilizza, tuttavia, le potenzialità di un modello di tenuità allargata.
L’art. 131-bis potrebbe, infatti, costituire lo spazio protetto dove – in virtù della tenuità dei fatti – massimizzare un utilizzo della non punibilità in cui può emergere il ruolo della vittima. Anzi, delle vittime: ben prima del d.lgs. 150/2022, del resto, già l’art. 2621-ter c.c. proponeva una valutazione prevalente del danno cagionato a diverse categorie di persone offese, che peraltro continuano ad aumentare, con il moltiplicarsi esponenziale dei destinatari dell’informazione societaria.
Mentre si estende la nozione di tenuità del fatto, aprendosi alla condotta postfatto, contemporaneamente si estende il novero delle vittime che di quella condotta possono beneficiare. In tal senso, l’aumento dei potenziali destinatari di una condotta lesiva accresce l’area della punibilità, ma anche della non punibilità: per rendere tale bilanciamento possibile sarebbe, però, essenziale una giurisprudenza evolutiva che possa valorizzare la funzione del postfatto, verso un art. 131-bis come clausola di equità.
Chiara Mazzocco, Università di Padova – Il diritto penale tributario e l'esiguità del fatto ai margini della riforma d.lgs. 87/2024: focus sul nuovo art. 13 co. 3-ter d.lgs. n. 74/2000.
La relazione intende focalizzarsi sulla recente introduzione del comma 3- ter dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000, aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. f) n.3), d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, il quale, in riferimento ai reati tributari, ha fortemente inciso sulla fisionomia della generale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., a sua volta novellata dal d.lgs. n. 150/2022. L’ introduzione della disposizione di cui al comma 3-ter determina, all’interno del cosmo penal-tributario, un diverso parametro di valutazione della tenuità dell’offesa rispetto ai criteri generali utilizzati per ricondurre i fatti di reato nel novero della causa di non punibilità. La disposizione, infatti, individua specifici indici da valutarsi in modo prevalente rispetto ai canoni generali e discrezionali di cui si serve l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p.: gran parte degli stessi si colloca nel solco di una generale volontà riscossiva ormai connaturata alle più recenti riforme tributarie; dato che impone, altresì, una riflessione generale sul sistema penal-tributario. La relazione si propone, dunque, di analizzare tali ipotesi tipizzate, le quali forniscono indicazioni preziose in ordine alla parametrazione dell’offesa nei reati tributari; intende, inoltre, riflettere sulle modalità operative di tali criteri in rapporto e in coerenza con la generale causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. e, da ultimo, trarne alcune conclusioni dogmatiche circa l’attuale assetto del diritto penale tributario.
Terza giornata
Mercoledì 1° luglio – ore 9.00-13.00
I – Diritto penale e poteri pubblici
Coord. Luigi Foffani, Vincenzo Mongillo e Annamaria Peccioli
Giacomo Gallo, Università di Trento – Criminalità politica e diritto penale. Riflessioni vecchie e nuove sulla tutela dello Stato nella liberaldemocrazia.
Com’è noto, nel sistema penale italiano la tutela dello Stato è affidata principalmente al Titolo I del Libro II c.p., «Dei delitti contro la personalità dello Stato» (artt. 241-313), il quale, nonostante le sue manifeste radici ideologiche e il suo strettissimo legame con l’humus culturale dell’epoca in cui vide la luce, ha vissuto e vive tuttora una stagnazione tale da essersi attirato, ormai da tempo, profonde e ben articolate critiche. Il diritto penale politico del codice dimostra infatti, all’occhio dello studioso contemporaneo, tutta la sua vetustà in ragione dei più o meno evidenti contrasti fra i delitti menzionati e principi e valori introdotti nell’ordinamento dalla carta costituzionale. Preso atto di questa spiccata continuità, in una materia che invece avrebbe potuto – forse dovuto – mutare profondamente al mutamento dell’ordinamento costituzionale del Paese, la relazione si propone di indagare, de lege ferenda, alcune fra le possibili linee di riforma del settore per ricondurlo nell’alveo del dettato costituzionale. Tenendo in considerazione specialmente il principio personalista ex art. 2, l’obiettivo è infatti (ri)aprire la riflessione – attualizzandola rispetto alle ben note posizioni dei Classici del settore – sul necessario cambio di paradigma che dovrebbe intervenire nella gestione penalistica fra individuo e potere costituito, tuttora eccessivamente sbilanciato su quest’ultimo fattore.
Gilberto Halili, Università del Salento – Struttura e limiti del traffico di influenze illecite: tra tipicità e accertamento del fatto.
Il delitto di traffico di influenze illecite, fin dalla sua introduzione, ha evidenziato rilevanti criticità sul piano della tipicità, presentandosi come un tipo criminoso caratterizzato da una marcata indeterminatezza strutturale. La norma incriminatrice, infatti, non consente di distinguere con sufficiente precisione ciò che è lecito da ciò che è illecito, con il noto rischio di attrarre nell’area del penalmente rilevanti condotte fisiologiche al corretto funzionamento dei processi decisionali pubblici, quali le pratiche di rappresentanza di interessi.
Il contributo muove dall’idea che tale indeterminatezza non sia meramente contingente ma strutturale e si manifesti nell’incapacità della norma di operare come criterio orientativo ex ante dei comportamenti, risolvendosi piuttosto in una ricostruzione retrospettiva del disvalore, fondata sull’emersione ex post di un fatto illecito. In questa prospettiva, il traffico di influenze illecite tende a “vivere” soltanto quando un illecito ulteriore si sia già realizzato o sia comunque ricostruibile, rivelando una intrinseca dipendenza da fatti esterni alla propria struttura tipica.
Tale deficit di autonomia emerge anche sul piano sistematico: laddove la mediazione si traduca in un contatto effettivo con il pubblico agente, la rilevanza penale tende a essere attratta dalle fattispecie corruttive o da quella di istigazione alla corruzione, relegando così il delitto in questione a uno spazio intermedio tra il non-fatto e il fatto tipico di un altro reato. Ne deriva una fattispecie che fatica a operare come autonomo presidio di tutela, risultando esposta tanto a rischi di sovra-incriminazione quanto a fenomeni di sostanziale inutilità applicativa, fino a sfiorare logiche prossime alla punizione dell’intento.
Parimenti, una eventuale – e non più rinviabile – regolamentazione organica del lobbying, pur rappresentando una condizione necessaria per la razionalizzazione del contesto, non appare sufficiente a fondare l’offensività della fattispecie, a meno che non si voglia attribuire al diritto penale una funzione meramente sanzionatoria della violazione di regole amministrative. Sarebbe, quindi, comunque necessario un elemento ulteriore per fondare la responsabilità penale, oltre alla violazione di una futuribile disciplina del lobbying.
Alla luce di tali criticità, si propone una ridefinizione degli elementi costitutivi della fattispecie tipica, volta a circoscrivere l’area del penalmente rilevante alle sole ipotesi di intermediazione qualificata, caratterizzate dalla spendita effettiva di relazioni idonee a ottenere un trattamento preferenziale non giustificabile alla luce di criteri di imparzialità e trasparenza, in assenza di un contatto diretto tale da integrare il sistema di fattispecie corruttive.
Paolo Paparone, Università di Bologna – Diritto penale e poteri locali.
Nella vita quotidiana, i consociati hanno il loro primo contatto con la Pubblica Amministrazione quando interagiscono con un cd. ente territoriale, come il comune di nascita e/o di residenza. Questi livelli di governo, che si dividono tra Regione/Province autonome ed enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitane e forme aggregate di comuni) vengono definiti unitariamente, dalla letteratura politologica e sociologica, con la categoria dei “poteri locali”.
Sebbene costituiscano la manifestazione più prossima della PA, questi enti hanno molto subito negli anni l’espansione del diritto penale, orientato in un’ottica di forte contrasto ai fenomeni corruttivi e con una forte connotazione eticizzante, che nulla perdona ai pubblici agenti ritenuti “infedeli”.
Questa tendenza all’overcriminalization e all’overprosecution, non ha riguardato solo la normativa strictu sensu penale, ma è sfociata nella creazione di un apposito sistema di prevenzione della cd. “corruzione amministrativa”, dove per “corruzione” non si intende unicamente la definizione penalistica, ma qualunque forma di abuso di potere da parte del pubblico ufficiale per fini privati.
Tale sistema ha ancora di più sovraccaricato l’amministrazione territoriale, che storicamente si trova a fare i conti con una carenza cronica di risorse economiche e umane per fronteggiare le funzioni ad essa affidate, nonché s’inserisce in una trama di obblighi che risulta difficilmente intellegibile; e se ciò vale per tutta la PA, lo è ancora di più per questo fragile settore dove il rapporto fiduciario tra pubblico e privato è particolarmente pregnante, data la prossimità dell’agire amministrativo, e spesso sfocia in modelli relazionali informali, soprattutto nelle piccole realtà che costituiscono la maggioranza dei comuni italiani, che fuoriescono dagli schemi normativamente dati.
Si aggiunga a ciò che i delitti contro la PA di cui al Titolo II del Codice penale non esauriscono l’area del penalmente rilevante in questo contesto; si registra infatti da tempo una forte espansione della responsabilità omissiva di cui all’art. 40 cpv. c.p. connessa al mancato esercizio di poteri spesso scarsamente definiti quanto molto sentiti dalla cittadinanza, come nei sempre più frequenti casi di improvvisi disastri naturali. Non si può poi sottovalutare un’attenzione mediatica spasmodica sui procedimenti penali in oggetto, frequentemente sbilanciate su istanza colpevolizzanti e vittimocentriche.
Sato questo stato dell’arte, come può il diritto penale trovare una sua dimensione in accordo con i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione che governano il rapporto tra centro e periferia? Come si può evitare la creazione, invero ormai attuale in giurisprudenza, di grandi sfere di responsabilità da mera posizione? Le risposte a questi quesiti possono essere trovate puntando ad una rivitalizzazione di quelli che dovrebbero essere i principi costituzionali della materia penale: Personalità, Colpevolezza e Frammentarietà nonché in una concezione della pena come “extrema ratio”.
Amalia Pastore, Università di Bari – Incandidabilità e diritto punitivo: Italia e Stati Uniti a confronto.
Il d.lgs. 235/2012 (cd. Legge Severino), frutto di un’evoluzione normativa ultraventennale, con il Testo unico in materia di incandidabilità, ha conferito veste organica all’istituto. La questione più controversa riguarda la natura giuridica della misura, l’attrazione nell’alveo del diritto punitivo e, in questo contesto, persino del diritto penale e delle garanzie della CEDU (art. 7) e della Carta Costituzionale (art. 25). In questa prospettiva, offre spunti assai proficui di riflessione la comparazione con gli USA, i meccanismi di decadenza (disqualification) a seguito di condanna nel diritto federale (Federal Bribery Statute) e statale (Illinois e Florida), da un lato, e, dall’altro, il recall, istituto di democrazia diretta volto alla revoca anticipata del mandato.
II – Le nuove prospettive della tutela penale
Coord. Roberto Flor, Giuseppe Rotolo e Kolis Summerer
Laura Giancola, Università del Molise – Clima, rischio globale e responsabilità: le sfide del diritto penale nell’Antropocene tra necessità di tutela e simbolismo punitivo.
La crisi climatica costituisce una delle principali sfide giuridiche del nostro tempo e sollecita una riflessione sulla capacità degli ordinamenti di approntare strumenti di tutela adeguati di fronte a un rischio globale, cumulativo e intergenerazionale. In questo scenario emerge il problema della possibile configurazione di una tutela penalistica del clima.
Nonostante la crescente centralità del sistema climatico quale condizione materiale per l’esercizio di una pluralità di diritti fondamentali, il clima raramente è riconosciuto negli ordinamenti nazionali come bene giuridico autonomo. La tutela penale continua, infatti, a concentrarsi prevalentemente su offese ambientali localizzate, strutturate attorno a modelli di responsabilità individuale e a nessi causali relativamente circoscritti. Il cambiamento climatico presenta invece caratteristiche profondamente diverse: il danno si manifesta come risultato cumulativo di una molteplicità di condotte diffuse nel tempo e nello spazio, rendendo problematica l’applicazione delle categorie penalistiche tradizionali.
La possibilità di un diritto penale del clima si colloca dunque in una tensione strutturale tra esigenze di tutela effettiva e rispetto dei principi fondamentali del diritto penale. Da un lato, la gravità e la sistemicità del rischio climatico sembrano giustificare l’adozione di strumenti di responsabilizzazione più incisivi; dall’altro, l’introduzione di fattispecie penali in questo ambito solleva questioni rilevanti di legittimazione, determinatezza e proporzionalità. Il problema centrale non consiste soltanto nello stabilire se il diritto penale debba intervenire, ma nel definire in quali forme esso possa farlo senza trasformarsi in uno strumento meramente simbolico di risposta all’emergenza climatica.
Emma Rolfi, Università di Brescia – La tutela penale dell’ambiente tra “rischio consentito” e “abusività” nell’era della transizione ecologica.
L’attuale scenario della transizione ecologica impone al diritto penale moderno una sfida cruciale: quella di evolvere da sistema statico di mera sanzione a strumento dinamico, capace di garantire una tutela effettiva del bene giuridico ambiente di fronte alla crescente complessità dello sviluppo sostenibile. Il presente lavoro di ricerca muove dall’interrogativo circa l’idoneità della disciplina penale in materia ambientale – e, in particolare, del reato di inquinamento – ad assicurare una protezione adeguata dell’ambiente. L’indagine si concentra sul delicato rapporto tra il concetto di rischio consentito e la condotta illecita, quale snodo centrale nella delimitazione dell’area del penalmente rilevante. In tale prospettiva, saranno analizzate le ricadute applicative della frammentazione normativa e dell’obsolescenza dei titoli autorizzatori, evidenziando come esse possano determinare, da un lato, vuoti di tutela e, dall’altro, significativi margini di incertezza per gli operatori economici. Attraverso un approccio che integra l’analisi teorica con la prassi, il lavoro intende mettere in luce le principali criticità interpretative e applicative della norma incriminatrice. Sulla base dei risultati emersi, la relazione propone alcune linee di sviluppo de jure condendo volte a superare la “cristallizzazione” del perimetro dell’abusività, proponendo modelli normativi in grado di valorizzare una nozione di rischio coerente tanto con le innovazioni tecnologiche esigibili quanto con le mutevoli esigenze di tutela dell’ecosistema.
Matilde Bellingeri, Università di Verona – Frodi commerciali agroalimentari e prassi investigativa: accertamento del reato ed effettività della tutela penale.
La crescente complessità delle filiere produttive, la frammentazione degli operatori economici, la dimensione transnazionale degli scambi e l’espansione dei canali di distribuzione digitale rendono sempre più difficoltosa la tempestiva individuazione delle condotte di frode commerciale nel settore agroalimentare. In tale contesto, la funzione deterrente del diritto penale non dipende soltanto dalla severità delle sanzioni previste, ma anche dalla concreta capacità del sistema di controllo di individuare e accertare le condotte illecite.
Nonostante ciò, il dibattito penalistico nazionale ed europeo si è prevalentemente concentrato sulle tecniche di incriminazione e sulle strategie repressive successive alla commissione del reato, dedicando minore attenzione alle modalità attraverso cui le frodi alimentari emergono nella prassi investigativa. Tale profilo appare tuttavia centrale ai fini dell’effettività della tutela penale, costituendo uno dei principali fattori di deterrenza rispetto alla commissione di condotte fraudolente.
Muovendo da tali premesse, il progetto di ricerca si propone di analizzare il processo di individuazione delle frodi commerciali agroalimentari nel sistema nazionale dei controlli, attraverso un’indagine empirica fondata sull’esame dell’attività svolta dalle principali autorità di vigilanza e investigazione operanti nel settore, anche alla luce del quadro europeo. L’obiettivo è individuare i principali indicatori di rischio, i meccanismi di segnalazione e le criticità operative che caratterizzano l’emersione di tali reati.
A partire da tali evidenze, la ricerca intende interrogarsi sul rapporto tra capacità di individuazione delle frodi agroalimentari ed effettività della tutela penale, valutando se e in quale misura l’attuale sistema di contrasto sia idoneo a fronteggiare il fenomeno, anche alla luce della recente proposta di introduzione del reato di frode alimentare (art. 517 sexies c.p.) prevista dal disegno di legge n. 1519, recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani».
Giorgia De Mitri, Università della Tuscia – La tutela penale del corpo digitale.
La ricerca analizza l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa (IAG) sulla tutela penale della persona, avuto riguardo alla sfera sessuale. Il lavoro si incentra sul fenomeno del deepfake sessualmente esplicito e sul concetto di corpo digitale, inteso come proiezione grafica della persona nella dimensione virtuale, individuando nel connubio tra realismo e dimensione cinetica il nucleo dell’offensività qualificata della rappresentazione generata dall’IAG: l’attribuzione non consensuale di una condotta – una falsa agentività sessuale – del soggetto raffigurato.
Su questa base viene elaborata una categorizzazione dell’offensività penale in due dimensioni distinte: quella propria, che si esaurisce nella sfera digitale e prescinde dall’esistenza di una persona reale identificabile; e quella riflessa, che si ancora all’esistenza di una persona reale quale centro dell’offesa e si riversa sul suo contesto identitario e relazionale. La distinzione consente di graduare le diverse scelte di incriminazione, e in particolare la punibilità della mera produzione del materiale, in funzione del tipo di contenuto e del soggetto raffigurato (persona reale o sintetica, maggiorenne o minorenne). L’indagine mira a chiarire i presupposti sostanziali delle diverse opzioni incriminatrici, in prospettiva comparata. Nell’analisi del diritto positivo, il lavoro esamina le fattispecie applicabili nell’ordinamento italiano e in quello tedesco – tra cui gli artt. 612-quater, 600-ter, 600-quater.1 c.p. e i §§ 184b, 184c, 201a StGB – verificandone la coerenza rispetto all’impianto argomentativo proposto. L’anticipazione della soglia di punibilità alla fase della mera produzione non risulta infatti sempre correlata a un’offensività intrinseca del materiale: ne emerge un quadro non univoco, nel quale la scelta punitiva appare giustificata laddove si realizzi una significativa sovrapposizione tra rappresentazione e realismo – inteso quale grado di verosimiglianza, sia statico che dinamico – idonea a ledere il corpo digitale.
Commenti